INTE.GRA.zione
   
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Progetto INTE.G.R.A.zione
Nuovo Programma di Prossimità Italia-Albania
INTERREG/CARDS 2004-2006

Asse I “Trasporti, Comunicazioni e Sicurezza”
Misura 1.2 “Sicurezza”
Azione 2 Progetti per attività preventive ed educative per immigrati - Sottoazione 2.2.B - Intervento integrato di orientamento e formazione degli immigrati

PROGETTO:

“INTE.G.R.A.zione – INTErventi di inteGrazione, foRmazione e Accompagnamento dei cittadini stranieri”

Rif. Domanda: 824 MIG


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FAQ - Le domande più frequenti in materia immigrazione

SPORTELLO DI CONSULENZA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Domanda: Che cos´è la carta di soggiorno?
Risposta: La carta di soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a tempo indeterminato in Italia. Deve essere vidimata ogni 10 anni. La carta di soggiorno è un importante strumento che favorisce l´ integrazione. Il titolare della carta di soggiorno può: • entrare ed uscire dall´Italia senza bisogno del visto; • svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini Iitaliani; •accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione; • partecipare alla vita pubblica del luogo in cui vive.

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Domanda: Che cos'è il Decreto sui flussi per i lavoratori stranieri?
Risposta: E' la programmazione annuale di un determinato numero di ingressi di lavoratori extracomunitari in Italia. L’ingresso per motivi di lavoro di stranieri é generalmente condizionato da disposizioni dello Stato: in altri termini, non basta la volontà del datore di lavoro e il desiderio della persona straniera che si trova all’estero per consentire l’ingresso e la assunzione del medesimo, ma occorre che lo Stato ne dia la possibilità e valuti la opportunità anche in base alla situazione occupazionale del mercato del lavoro nel territorio nazionale.

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Domanda: Chi non può lavorare in Italia?
Risposta: Non può lavorare chi ha un permesso di soggiorno per:
- Turismo
- Affari
- Motivi di salute o cura
- Culto
- Giustizia
- Assenza di permesso di soggiorno o cedolino rinnovo
- Attesa cittadinanza DPR 394/99 art.11

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Domanda: Con quali permessi di soggiorno è possibile svolgere attività di lavoro?
Risposta: In base all’articolo 14 del DPR 394/1999 modificato del DPR 334/2004:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b); [….] Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta;
d) il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. […]. Abilitano al lavoro anche i permessi per ricerca occupazione, i permessi per richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato dopo sei mesi dalla presentazione della domanda, il permesso per protezione sociale (art. 18 Testo Unico Immigrazione), il permesso per asilo.

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Domanda: Un cittadino extra comunitario che entra in Italia con un permesso di soggiorno turistico, può trasformarlo poi in un permesso di soggiorno per lavoro?
Risposta: Ai sensi della vigente normativa, un permesso di soggiorno per turismo non è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.

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Domanda: A chi bisogna rivolgersi per trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività di tipo imprenditoriale?
Risposta: Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 286/98 T.U. immigrazione, lo straniero che voglia trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività di tipo imprenditoriale (lavoro autonomo), deve richiedere il visto d’ingresso per lavoro autonomo presso la Rappresentanza Diplomatica nel proprio Paese, che fornirà ogni altra informazione utile in ordine alla documentazione da produrre.

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Domanda: Posso lavorare con un permesso di soggiorno per studio?
Risposta: Gli studenti che hanno un permesso di soggiorno per motivi di studio possono svolgere un’attività lavorativa per un tempo non superiore a 20 ore settimanali. Rivolgiti alla Questura (Ufficio Immigrazione) della tua provincia di residenza per maggiori informazioni.

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Domanda: E’ possibile far subentrare un datore di lavoro ad un altro nel caso in cui questi, dopo aver fatto richiesta di assunzione, nelle more del rilascio del nulla osta, non sia più interessato ad assumere?
Risposta: Non è consentito il subentro di un datore di lavoro ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta e comunque prima dell’ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia più interessato all’assunzione, la procedura si arresta ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato, e non ancora utilizzato, viene revocato.

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Domanda: Si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo? E per lavoro subordinato?
Risposta: Sì, il permesso di soggiorno per motivi di studio, prima della sua scadenza, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato, previa documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo o subordinato, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l’anno corrente.

- Domanda: Ho regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, un mese fa sono stato licenziato dalla ditta in cui lavoravo, ora cosa devo fare? Non ho più diritto al permesso di soggiorno?
Risposta: Il lavoratore licenziato, ha diritto a rimanere nel territorio dello stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno. Lo prevede l’articolo 37 del Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione, la Questura rinnova il permesso di soggiorno previa richiesta dell'interessato, documentata, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Viene rilasciato un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” per un termine massimo di sei mesi, alla scadenza dei quali lo straniero che non ha trovato occupazione dovrà fare rientro nel paese d’origine.

 

 

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