SPORTELLO DI CONSULENZA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Domanda: Che
cos´è la carta di soggiorno?
Risposta: La carta di soggiorno è
il documento che consente agli stranieri il soggiorno
a tempo indeterminato in Italia. Deve essere vidimata
ogni 10 anni. La carta di soggiorno è un importante
strumento che favorisce l´ integrazione. Il titolare
della carta di soggiorno può: • entrare ed uscire
dall´Italia senza bisogno del visto; • svolgere
qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata
a cittadini Iitaliani; •accedere ai servizi
e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione;
• partecipare alla vita pubblica del luogo in
cui vive.
- Domanda:
Che cos'è il Decreto
sui flussi per i lavoratori stranieri?
Risposta:
E' la programmazione annuale di un determinato numero
di ingressi di lavoratori extracomunitari in Italia.
L’ingresso per motivi di lavoro di stranieri é generalmente
condizionato da disposizioni dello Stato: in altri
termini, non basta la volontà del datore di lavoro
e il desiderio della persona straniera che si trova
all’estero per consentire l’ingresso e la assunzione
del medesimo, ma occorre che lo Stato ne dia la possibilità
e valuti la opportunità anche in base alla situazione
occupazionale del mercato del lavoro nel territorio
nazionale.
- Domanda:
Chi non può lavorare
in Italia?
Risposta:
Non può lavorare chi ha un permesso di soggiorno per:
- Turismo
- Affari
- Motivi di salute o cura
- Culto
- Giustizia
- Assenza di permesso di soggiorno o cedolino rinnovo
- Attesa cittadinanza DPR 394/99 art.11
- Domanda:
Con quali permessi
di soggiorno è possibile svolgere attività di lavoro?
Risposta:
In base all’articolo 14 del DPR 394/1999 modificato
del DPR 334/2004:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato non stagionale consente l'esercizio di
lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo
o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre
che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste
dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività
lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di
attività lavorativa in qualità di socio lavoratore
di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato,
per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro
è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro
alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi
umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti
dei minori che si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico
e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha
espresso parere favorevole, consente l'esercizio del
lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni
di cui alle lettere a) e b); [….] Con il rinnovo,
è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività
effettivamente svolta;
d) il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione consente, per il periodo di validità dello
stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate
per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche
cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando
il limite annuale di 1.040 ore. […]. Abilitano al
lavoro anche i permessi per ricerca occupazione, i
permessi per richiesta di riconoscimento dello status
di rifugiato dopo sei mesi dalla presentazione della
domanda, il permesso per protezione sociale (art.
18 Testo Unico Immigrazione), il permesso per asilo.
- Domanda:
Un cittadino extra
comunitario che entra in Italia con un permesso di
soggiorno turistico, può trasformarlo poi in un permesso
di soggiorno per lavoro?
Risposta:
Ai sensi della vigente normativa, un permesso di soggiorno
per turismo non è convertibile in permesso di soggiorno
per lavoro.
- Domanda:
A chi bisogna rivolgersi
per trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività
di tipo imprenditoriale?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 286/98 T.U. immigrazione,
lo straniero che voglia trasferirsi in Italia per
intraprendere un’attività di tipo imprenditoriale
(lavoro autonomo), deve richiedere il visto d’ingresso
per lavoro autonomo presso la Rappresentanza Diplomatica
nel proprio Paese, che fornirà ogni altra informazione
utile in ordine alla documentazione da produrre.
- Domanda:
Posso lavorare con
un permesso di soggiorno per studio?
Risposta:
Gli studenti che hanno un permesso di soggiorno per
motivi di studio possono svolgere un’attività lavorativa
per un tempo non superiore a 20 ore settimanali. Rivolgiti
alla Questura (Ufficio Immigrazione) della tua provincia
di residenza per maggiori informazioni.
- Domanda:
E’ possibile far subentrare
un datore di lavoro ad un altro nel caso in cui questi,
dopo aver fatto richiesta di assunzione, nelle more
del rilascio del nulla osta, non sia più interessato
ad assumere?
Risposta:
Non è consentito il subentro di un datore di lavoro
ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta
e comunque prima dell’ingresso dello straniero in
Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia
più interessato all’assunzione, la procedura si arresta
ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato,
e non ancora utilizzato, viene revocato.
- Domanda:
Si può convertire il
permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso
di soggiorno per lavoro autonomo? E per lavoro subordinato?
Risposta:
Sì, il permesso di soggiorno per motivi di studio,
prima della sua scadenza, può essere convertito in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato,
previa documentazione che attesti l’esistenza dei
requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo o
subordinato, nell’ambito delle quote stabilite dal
decreto flussi per l’anno corrente.
- Domanda: Ho
regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura,
un mese fa sono stato licenziato dalla ditta in cui
lavoravo, ora cosa devo fare? Non ho più diritto al
permesso di soggiorno?
Risposta:
Il lavoratore licenziato, ha diritto a rimanere nel
territorio dello stato oltre il termine fissato dal
permesso di soggiorno. Lo prevede l’articolo 37 del
Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione,
la Questura rinnova il permesso di soggiorno previa
richiesta dell'interessato, documentata, fino a sei
mesi dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento.
Viene rilasciato un permesso di soggiorno per “attesa
occupazione” per un termine massimo di sei mesi, alla
scadenza dei quali lo straniero che non ha trovato
occupazione dovrà fare rientro nel paese d’origine.